Nuovo D.C.P.M. in vigore da domani, mercoledi' 14 ottobre 2020, e fino al 13 novembre 2020

  • di Redazione Il Solidale
  • 13 ott 2020
  • CRONACA

Nuovo D.C.P.M. in vigore da domani, mercoledi' 14 ottobre 2020, e fino al 13 novembre 2020

Il nuovo D.P.C.M. (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) sarà in vigore da domani, mercoledì 14 ottobre 2020, e le misure saranno valide fino a venerdì 13 novembre 2020. Già l'articolo 1 del nuovo D.P.C.M. precisa che è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé la mascherina, nonché si fa obbligo di indossarla nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto, ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande. Da quest’obbligo sono esclusi solo coloro i quali fanno attività sportiva, i bambini sotto i 6 anni, i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. E fortemente raccomandato l’uso della mascherina anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. Sempre nelle abitazioni private è fortemente raccomandato di evitare feste e di ricevere persone non conviventi in numero superiore a 6. E sono vietate le feste in tutti i luoghi al chiuso e all'aperto. Ma restano consentite, con le regole fissate dai protocolli già in vigore, le cerimonie civili o religiose come i matrimoni. Le feste conseguenti alle cerimonie possono, invece, svolgersi con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Sono permessi congressi e fiere. Rimangono chiuse le sale da ballo e discoteche, all'aperto o al chiuso. Sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio. Invece, per quanto riguarda bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie, le attività dei servizi di ristorazione sono consentite fino alle ore 24 con servizio al tavolo e fino alle ore 21 in assenza di servizio al tavolo. Rimane consentita la ristorazione con consegna a domicilio e la ristorazione con asporto, ma con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21. Per gli spettacoli è stato confermato il limite di 200 partecipanti al chiuso e di 1.000 persone all'aperto, con il vincolo di un metro tra un posto e l'altro e di assegnazione dei posti a sedere. Sono sospesi gli eventi che implichino assembramenti se non è possibile mantenere le distanze. Le regioni e le province autonome possono stabilire, d'intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi. Sono comunque fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome. Sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale. Gli sport di contatto sono consentiti da parte delle società professionistiche e ‒a livello sia agonistico che di base‒ dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Infine, per le competizioni sportive è consentita la presenza di pubblico con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1.000 spettatori all'aperto e 200 persone al chiuso. Ovviamente va garantita la distanza di un metro e la misurazione della febbre all'ingresso. Anche in questo caso, sia le regioni che le province autonome -in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e d'intesa con il Ministro della Salute- possono stabilire un diverso numero massimo di spettatori, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti. Con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all'aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome. Per visualizzare e scaricare il testo integrale del nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in PDF, firmato nelle primissime ore di oggi, martedì 13 ottobre 2020, cliccare QUI.  Salvo Cona