Beneficiari
Il beneficio viene disposto in favore di tutti i datori di lavoro privati (quasi sicuramente, se il Decreto Direttoriale ANPAL, propedeutico all’effettiva operatività dell’incentivo resterà, sul punto, uguale a quello emanato lo scorso anno e che porta il n. 2) che assumeranno, con contratto a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, nel corso del 2019 (e se il Decreto lo prevederà, da subito, anche nel 2020) soggetti che non abbiano compiuto i 35 anni (ossia che, al momento della effettiva instaurazione del rapporto non abbiano superato la soglia dei 34 anni e 364 giorni) o, se di età superiore, che risultino privi di un lavoro regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
Gli “over 35” sono considerati lavoratori svantaggiati se negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi o, se nello stesso periodo, hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale sia derivato un reddito che corrisponde ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ex art. 13 del D.P.R. n. 917/1986. Come ebbe a dire la circolare INPS n. 49/2018, focalizzando la questione, non ci si riferisce alla regolarità del rapporto di lavoro subordinato ma alla sua durata o, per il lavoro autonomo o parasubordinato, al limite reddituale di 4.800 euro.
Le unità produttive dei datori di lavoro che effettuano le assunzioni debbono essere ubicate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna, non incidendo sul “bonus” sia la sede legale dell’impresa che il luogo di residenza del lavoratore interessato, i quali possono ben trovarsi fuori da tali territori.
Redazione